
La Commissione interviene per semplificare l’attuazione del regolamento
dell’UE sulla deforestazione
15 aprile 2025
Il 15 aprile 2025, la Commissione Europea ha pubblicato una bozza di atto delegato EUDR per semplificare il Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR, Reg. UE 2023/1115). Aperto alla consultazione pubblica fino al 13 maggio 2025 , questo atto risponde alle richieste delle parti interessate, introducendo modifiche chiave all’ambito di applicazione del Regolamento per garantire chiarezza giuridica e ridurre gli oneri amministrativi delle imprese.
Obiettivi dell’Atto Delegato EUDR
La bozza propone “correzioni tecniche mirate” all’Allegato I EUDR, che elenca i prodotti rilevanti soggetti al Regolamento (es. legno, olio di palma, gomma). Le modifiche si basano sull’articolo 34(5), che autorizza la Commissione ad aggiornare i codici NC (Nomenclatura Combinata) per le sette merci rilevanti.
Gli obiettivi principali sono:
- Chiarire quali prodotti rientrano nell’EUDR, allineandosi alle Linee Guida EUDR e alle FAQ EUDR.
- Ridurre gli oneri amministrativi superflui, supportando le aziende in vista dell’entrata in vigore del Regolamento il 30 dicembre 2025.
Principali Aggiornamenti all’Allegato I
Le modifiche all’Allegato I si fondano su sei motivazioni, semplificando la due diligence EUDR per gli operatori:
- Chiarimento sull’Ambito di Applicazione dei Prodotti
Alcuni codici NC relativi a olio di palma e gomma generavano confusione, includendo prodotti sia rilevanti che non rilevanti. La bozza aggiunge il prefisso “ex” per specificare che solo i prodotti derivati da merci rilevanti sono soggetti all’EUDR.
Per il legno, si esclude dall’ambito materiali come bambù e rattan, non considerati prodotti legnosi rilevanti.(FAQ 2.12). - Esclusione di Rifiuti e Prodotti Usati o di Seconda Mano
I rifiuti (Direttiva 2008/98/CE), i prodotti usati e i prodotti di seconda mano sono esclusi dall’EUDR. Questo promuove l’economia circolare e pratiche di riutilizzo, evitando oneri amministrativi inutili.
I prodotti usati sono definiti come beni consumati almeno una volta (Direttiva 2000/53/CE), mentre i beni di seconda mano sono beni mobili riutilizzabili (Direttiva IVA 2006/112/CE). - Esenzione dei Campioni di Prodotto
I campioni di prodotto destinati a test, analisi o esami (Reg. CE 1186/2009) sono esclusi dall’EUDR (FAQ 2.14). Utilizzati per test di qualità o ricerche di mercato, questi campioni hanno un impatto minimo sulla deforestazione e un valore trascurabile, giustificando la loro esclusione.
Chiarimenti sugli Imballaggi
Gli imballaggi immessi sul mercato come prodotti autonomi (es. pallet HS 4415) rientrano nell’EUDR (FAQ 2.6). Tuttavia, se usati per proteggere o trasportare altri prodotti, sono esenti (FAQ 2.15). Gli imballaggi riutilizzabili (es. in circuiti chiusi) sono esclusi una volta utilizzati per tale scopo, semplificando gli obblighi di due diligence
- Esclusione dei Materiali Accessori
Materiali come manuali d’uso, opuscoli e materiale di marketing che accompagnano un prodotto sono esclusi dall’EUDR (FAQ 2.5), a meno che non siano immessi sul mercato come prodotti autonomi. - Esclusione della Corrispondenza
Gli invii di corrispondenza (es. lettere, Reg. UE 2015/2446) sono esclusi, non essendo immissione sul mercato (FAQ 2.13). Tuttavia, se contengono prodotti rilevanti in un’attività commerciale, richiedono una DDS EUDR (FAQ 2.13-2.14).
Prossimi Passi e Invito alla Consultazione Le modifiche mirano a bilanciare gli obiettivi ambientali dell’EUDR con le esigenze pratiche delle imprese, promuovendo la sostenibilità e l’economia circolare. Invita le aziende a partecipare alla consultazione pubblica EUDR, inviando commenti entro il 13 maggio 2025.
Dopo la consultazione, la bozza sarà finalizzata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE, entrando in vigore il giorno successivo.