Negli ultimi anni l’EUDR è diventato uno dei temi più discussi nel mondo industriale. Il regolamento europeo contro la deforestazione ha introdotto obblighi stringenti per chi importa prodotti come cacao, caffè, olio di palma, gomma e legno. Molte aziende, soprattutto piccole e medie, hanno però segnalato difficoltà nell’applicazione pratica delle regole.
A maggio 2026 la Commissione europea ha pubblicato un pacchetto di semplificazione che punta a rendere il regolamento più gestibile, senza ridurne l’efficacia. È un intervento atteso da tempo, che cambia in modo concreto il lavoro quotidiano di operatori e importatori.
Meno burocrazia, più chiarezza
Secondo la Commissione, le nuove misure ridurranno gli oneri di conformità di circa il 75%. Una percentuale che dà l’idea di quanto fosse complesso il sistema iniziale.
Le novità principali riguardano tre aspetti.
1. Procedure alleggerite per i piccoli operatori
Micro e piccole imprese potranno seguire percorsi semplificati. In pratica, meno documenti da preparare e processi più lineari. Un aiuto concreto per chi non ha strutture interne dedicate alla compliance.
2. Regole più chiare su cosa rientra nell’EUDR
Il nuovo atto delegato chiarisce quali prodotti sono effettivamente soggetti al regolamento. Alcuni articoli vengono aggiunti (come il caffè solubile), altri esclusi (come cuoio, pneumatici ricostruiti, campioni, imballaggi, prodotti usati e rifiuti). Questa distinzione riduce le zone grigie e permette alle aziende di capire subito come muoversi.
3. Un sistema informatico più intuitivo
La piattaforma digitale dell’EUDR sarà aggiornata con funzioni più semplici, dichiarazioni più snelle e un piano di emergenza in caso di problemi tecnici. Per chi gestisce grandi volumi o filiere complesse, è un miglioramento che può fare davvero la differenza.
Le scadenze non cambiano
Nonostante le semplificazioni, le date di entrata in vigore restano le stesse:
- 30 dicembre 2026 per grandi, medie e piccole imprese del settore legno
- 30 giugno 2027 per micro e piccole imprese degli altri settori
Chi opera nel mercato europeo deve quindi continuare a prepararsi.
Una riflessione necessaria: semplificazioni sì, ma senza perdere di vista il quadro più ampio
Le semplificazioni introdotte dalla Commissione sono un passo avanti importante, ma non vanno lette in modo isolato. C’è un elemento che merita particolare attenzione: la futura lista dei Paesi a basso rischio, che dovrebbe alleggerire ulteriormente gli obblighi per gli operatori che importano da determinate aree del mondo.
Questa lista, però, porta con sé un potenziale paradosso.
Alcuni Paesi extra-UE che potrebbero essere classificati come “basso rischio” secondo l’EUDR, oggi sono invece considerati più problematici nell’ambito del Timber Regulation (EUTR). In altre parole, potremmo trovarci davanti a una situazione in cui:
- l’EUDR li considera sicuri,
- mentre l’attuale Timber Regulation li tratta come Paesi ad alto rischio, richiedendo controlli più severi.
Se questo scenario dovesse concretizzarsi, si creerebbe una dinamica difficile da spiegare e da gestire: un regolamento nuovo e più ambizioso che risulta, di fatto, meno restrittivo del regolamento precedente per alcuni Paesi.
È un punto che gli operatori dovranno valutare con molta attenzione, perché potrebbe influenzare:
- le strategie di approvvigionamento,
- la gestione del rischio,
- la comunicazione con clienti e autorità,
- e la coerenza complessiva dei sistemi di due diligence.
La semplificazione è positiva, ma non deve trasformarsi in un “effetto boomerang” che crea incertezza o incoerenze normative. Il vero equilibrio si troverà solo quando EUDR, lista dei Paesi a basso rischio e attuale Timber Regulation saranno perfettamente allineati.