La Commissione europea ha pubblicato sul proprio sito il documento TARIC aggiornato dedicato all’attuazione del Regolamento UE 2023/1115 sulla Deforestazione (EUDR). Si tratta di un passaggio atteso da operatori, spedizionieri, consulenti doganali e autorità competenti, perché introduce in modo ufficiale i codici documento TARIC da utilizzare nelle dichiarazioni doganali a partire dall’entrata in applicazione del regolamento.
L’aggiornamento del TARIC si inserisce nel più ampio pacchetto di semplificazioni e chiarimenti adottato dalla Commissione nel 2026, volto a rendere più chiaro il perimetro applicativo dell’EUDR e a garantire un sistema di controllo doganale coerente e uniforme in tutta l’Unione.
Perché il nuovo TARIC è importante
Il Regolamento EUDR introduce obblighi stringenti per chi immette sul mercato o esporta prodotti derivati da materie prime a rischio deforestazione. Il TARIC aggiornato è lo strumento operativo che consente alle dogane di verificare, caso per caso, se un prodotto:
- richiede una Due Diligence Statement (DDS),
- può beneficiare di una esenzione,
- oppure rientra in una delle categorie speciali previste dal regolamento.
Grazie ai nuovi codici documento, gli operatori possono ora indicare in modo chiaro nella dichiarazione doganale la situazione specifica del prodotto, evitando blocchi, ritardi o respingimenti.
I casi in cui occorre dichiarare i nuovi codici TARIC
Il documento pubblicato dalla Commissione elenca una serie di situazioni operative in cui importatori ed esportatori devono utilizzare i nuovi codici TARIC. Tra i principali:
1. Dichiarazione semplificata
C717 – Pensata per micro e piccoli operatori primari, consente di ridurre l’onere amministrativo. Il TARIC prevede codici specifici per identificare l’uso della dichiarazione semplificata.
2. Esportazione da parte degli operatori a valle
Y196 / Y188 – Gli operatori a valle possono utilizzare un codice di esenzione quando esportano prodotti già coperti da una DDS a monte.
3. Reimportazione di prodotti già dichiarati
C725 / C720– Se un prodotto era stato precedentemente immesso sul mercato con una DDS o con una dichiarazione semplificata, la reimportazione richiede un codice dedicato che richiama la documentazione originaria.
4. Prodotti immessi sul mercato durante il periodo di transizione
C718 – Il TARIC include codici per gestire le reimportazioni o esportazioni di prodotti che sono stati immessi sul mercato prima della piena applicazione dell’EUDR.
5. Prodotti usati, usati e di scarto
Y133 – Il regolamento chiarisce che rifiuti, prodotti usati o di seconda mano e materiali di scarto possono beneficiare di specifiche esenzioni, ora codificate nel TARIC.
6. Campioni e prodotti destinati ad analisi, esami o test
Y187 – Sono esclusi dal campo di applicazione dell’EUDR e il TARIC prevede codici dedicati per identificarli correttamente.
7. Materiali e contenitori per imballaggio
Y190 – In condizioni specifiche, gli imballaggi possono essere esclusi dagli obblighi EUDR: il TARIC fornisce ora i codici necessari per dichiarare tali casi.
8. Prodotti utilizzati nella fabbricazione di medicinali
Y191 – Alcuni derivati – in particolare quelli collegati all’olio di palma – sono esclusi quando impiegati nella produzione di medicinali. Il TARIC recepisce questa eccezione con codici dedicati.
Un passo decisivo verso l’applicazione doganale dell’EUDR
Con questo aggiornamento, la Commissione europea completa un tassello fondamentale dell’architettura operativa dell’EUDR: la traduzione delle regole sostanziali in controlli doganali concreti.
Il nuovo TARIC:
- chiarisce le esenzioni,
- definisce i casi particolari,
- introduce codici documento uniformi per tutta l’UE,
- permette alle dogane di bloccare automaticamente le dichiarazioni prive di DDS quando obbligatoria.
Per gli operatori, ciò significa maggiore certezza giuridica e la possibilità di preparare procedure interne, istruzioni doganali e sistemi informativi in modo coerente con le regole europee.